Raffrescamento adiabatico e Industria 4.0: cosa sapere per gli investimenti HVAC industriali
Iperammortamento 2026 e perimetro Industria 4.0: il quadro normativo
In meno di due anni, il quadro normativo sugli investimenti HVAC industriali è passato attraverso tre fasi. L’articolo 38 del DL 19/2024 ha istituito il piano Transizione 5.0 come credito d’imposta condizionato a una riduzione documentata dei consumi energetici, con finestra di investimento chiusa al 31 dicembre 2025 e comunicazioni di completamento ammesse fino al 28 febbraio 2026.
Per le imprese riammesse alla procedura dopo il decreto direttoriale 6 novembre 2025 di esaurimento risorse, l’articolo 8 del DL 38/2026, come modificato dal DL 42/2026 (“Carburanti-bis”), e l’Avviso MIMIT del 29 aprile 2026 hanno rideterminato il credito spettante all’89,77% dell’importo originario, da compensare in F24 entro il 31 dicembre 2026.
La Legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025, articolo 1, commi 427-436) ha introdotto, per il nuovo ciclo di investimenti, un regime fondato sull’iperammortamento, applicabile agli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.
Lo strumento opera attraverso una maggiorazione del costo fiscalmente rilevante ai fini del calcolo delle quote di ammortamento, articolata per scaglioni: +180% sugli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, +100% sulla quota compresa tra 2,5 e 10 milioni, +50% sulla quota compresa tra 10 e 20 milioni. Oltre i 20 milioni di euro la quota eccedente non beneficia di ulteriore maggiorazione. La disciplina si applica ai beni che rispettano i requisiti tecnici previsti dal modello Industria/Transizione 4.0, con riferimento all’Allegato A della legge 232/2016 e ai chiarimenti ministeriali che ne hanno guidato l’interpretazione, in particolare la circolare direttoriale MIMIT 177355 del 23 maggio 2018.
Per gli energy manager e i progettisti che pianificano interventi HVAC nel triennio, il nodo tecnico-normativo è l’allineamento del bene ai requisiti dell’Allegato A: interconnessione ai sistemi aziendali, integrazione con il ciclo produttivo, controllo, monitoraggio. La verifica è tecnico-peritale, da condurre caso per caso sulla configurazione dell’impianto.
Cosa significa “bene 4.0” per un sistema HVAC
L’allegato tecnico individua cinque caratteristiche obbligatorie e tre ulteriori, di cui almeno due devono essere presenti.
I requisiti di base impongono controllo tramite CNC, PLC o sistemi equivalenti; interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program; integrazione automatizzata con la rete di fornitura o con altre macchine del ciclo produttivo; interfaccia uomo-macchina intuitiva; rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro. Tra i requisiti ulteriori figurano sistemi di telemanutenzione, telediagnosi o controllo in remoto; monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo tramite sensori; caratteristiche di integrazione cyberfisica tra impianto reale e modellizzazione del comportamento.
Sul piano dell’HVAC industriale, i requisiti dell’Allegato A si traducono in una configurazione precisa. Un raffrescatore evaporativo adiabatico installato in un capannone logistico, in una serra o in un reparto produttivo può rientrare nel perimetro 4.0 solo se la configurazione prevede controllo tramite PLC o sistema equivalente, connessione ai sistemi gestionali dell’impianto tramite protocolli aperti, piattaforma di controllo remoto con telediagnosi e sensoristica in grado di restituire in continuo i parametri di funzionamento — temperatura, umidità, portata, assorbimento elettrico, consumo idrico. La rendicontazione di questi parametri è una base documentale utile per la perizia tecnica giurata e per la valutazione di coerenza del bene con il perimetro 4.0
Su questo punto gli approcci HVAC tradizionali mostrano i loro limiti. Un impianto di climatizzazione a compressione installato come unità stand-alone, privo di telecontrollo strutturato e di sensoristica integrata, lavora fuori dal perimetro 4.0 anche quando produce risultati prestazionali accettabili. La mancata interconnessione con i sistemi di fabbrica e l’assenza di una piattaforma di monitoraggio continuo possono escludere il bene dall’agevolazione, indipendentemente dalla sua efficienza.
Raffrescamento adiabatico ed efficienza energetica del ciclo
Il raffrescamento evaporativo adiabatico lavora senza compressori e senza fluidi frigorigeni, sfruttando l’evaporazione dell’acqua su una superficie umidificata, che raffredda l’aria convertendo calore sensibile in calore latente.
L’efficienza di saturazione misura quanto la temperatura dell’aria in uscita si avvicina alla temperatura di bulbo umido dell’aria in ingresso. Un’efficienza di saturazione dell’88%, come quella indicata per i COLDAIR nelle condizioni di riferimento, consente un’asportazione termica rilevante con assorbimenti elettrici contenuti rispetto a sistemi a compressione, nelle condizioni applicative documentate.
In strutture produttive che operano nei mesi caldi con volumi d’aria elevati – capannoni industriali, magazzini logistici, serre, allevamenti, strutture sportive – la differenza di consumo elettrico tra le due tecnologie può essere misurata e monitorata. Se documentato, questo dato di processo diventa nel tempo una base oggettiva per la rendicontazione energetica dell’impianto, utile sia alla gestione interna, sia alla valorizzazione fiscale degli investimenti che richiedano evidenza dei benefici prestazionali.
Qualità dell’aria e riconducibilità all’Allegato A
Tra le categorie in cui si articola l’Allegato A della legge 232/2016, il gruppo dei “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità” include anche sistemi di trattamento dell’aria dotati di sensori per il controllo della qualità dell’aria e dell’efficienza di filtrazione, integrabili nei sistemi di gestione della produzione o nella rete informatica di fabbrica. La riconducibilità di un raffrescatore evaporativo a questa categoria dipende dalla presenza di funzioni dedicate al trattamento qualitativo dell’aria immessa, oltre che dalla configurazione di interconnessione e monitoraggio. Non risultano, alla data attuale, interpelli dell’Agenzia delle Entrate o risoluzioni MIMIT che abbiano riconosciuto in via espressa i raffrescatori evaporativi adiabatici come beni agevolabili: la riconduzione resta affidata alla valutazione tecnico-peritale del singolo investimento.
La linea COLDAIR Health® utilizza la fotocatalisi del biossido di titanio microstrutturato per trattare l’aria prima dell’immissione nell’ambiente e abbattere inquinanti come biossido di azoto, biossido di zolfo, monossido di carbonio, benzene, ammoniaca, formaldeide, particolato atmosferico PM10 e molecole organiche. Il processo è stato verificato dall’Università di Torino, che in un test del Dipartimento di Chimica ha misurato una riduzione del 60% di NO e del 37% di NOx. L’impianto integra inoltre un pressostato differenziale pre-tarato che verifica in continuo lo stato di pulizia dei pannelli evaporanti e invia un allarme ai pannelli di gestione centralizzati in caso di anomalia o di necessità di sostituzione.
La norma UNI EN 16798-1, che definisce i parametri per la progettazione e la valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici in funzione della qualità dell’aria interna, e la UNI EN ISO 52120-1, che classifica le funzioni di automazione degli edifici BACS in funzione del loro impatto sui consumi, completano il riferimento tecnico-normativo entro cui un intervento HVAC industriale viene letto e valutato. La prima aiuta a inquadrare le condizioni ambientali interne; la seconda colloca telegestione, monitoraggio e controllo automatico tra le funzioni rilevanti per la gestione energetica dell’edificio.
Implicazioni per energy manager e progettisti
Per chi pianifica investimenti HVAC nella finestra 2026-2028, la valutazione tecnico-normativa va anticipata alla fase di capitolato. La scelta del sistema di climatizzazione richiede una verifica preliminare: la coerenza del bene con i requisiti dell’Allegato A, la configurazione di interconnessione ai sistemi aziendali, la completezza della documentazione tecnica e peritale che accompagna l’investimento. La valutazione fiscale, documentale e peritale resta affidata a consulenti e professionisti abilitati. La progettazione tecnica del sistema, viceversa, definisce a monte la possibilità stessa che quella valutazione abbia esito coerente con il perimetro 4.0.
L’allineamento si costruisce nella fase di progettazione e capitolato e raramente si recupera a investimento avviato.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere divulgativo e non costituiscono consulenza fiscale o tecnica. L’ammissibilità di un investimento all’iperammortamento 2026-2028 va verificata caso per caso con il supporto di consulenti abilitati, sulla base della configurazione specifica dell’impianto e della documentazione tecnica disponibile.
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